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N E W S |
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23.05.2011
Chiarimenti "Direttiva
in ordine alla corretta applicazione delle procedure connesse
agli adempimenti di cui agli artt.93 e 94 del D.P.R. n.380/01 -
Opere Minori - D.G.R. N.1309/2010-


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08.04.2011
Articolo "Il Sole 24
Ore" - "Karrer: Nuove norme tecniche"

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08.02.2011
Il
Laboratorio GIEPI, in occasione del 35° anniversario
dell’autorizzazione ministeriale della propria attività di
servizio a Tecnici ed Imprese, ed anche per mantenere attiva una
consolidata tradizione, ha prodotto un volume contenente le
Nuove Normative Tecniche per le Costruzioni emanate con
D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008, integrate e
coordinate con i contenuti della Circolare 2 febbraio 2009 n.617
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Se
interessato, potrà ritirare una copia di detto volume,
omaggio della GIEPI, presso il laboratorio in Foggia alla
via Faccolli n.27.
Per eventuali contatti:
giepi@giepi.it – tel.0881748522 – fax
0881740570

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25.05.2010
Estratto nuove Norme Tecniche disponibile presso Giepi-
Il
laboratorio GIEPI di Foggia in collaborazione con l’ALIG
(associazione laboratori di ingegneria e geotecnica) ha
elaborato un quaderno tecnico destinato alla Direzione
dei Lavori, alla luce delle vigenti Normative Tecniche e della
Circolare Esplicativa Ministeriale collegata.
Il
quaderno è a disposizione dei richiedenti e potrà essere
ritirato presso la sede del laboratorio GIEPI – via Faccolli n.27
– Foggia.

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09.03.2010
Si ritiene utile informare che il
Dipartimento della Protezione Civile, con la collaborazione
dell’ALIG Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica, ha
reso disponibile le “Linee Guide” prelevabile dal seguente link
LINEE GUIDA oppure dall’area
riservata del ns. sito
www.giepi.it.
"Il testo e gli schemi riportati in
questo documento vogliono costituire un supporto al tecnico che
debba affrontare il delicato problema della progettazione di un
piano di indagini strutturali e geotecniche e della successiva
interpretazione dei risultati ai fini della valutazione della
capacità sismica di strutture danneggiate a seguito del
terremoto del 6 aprile 2009."
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08.07.2009
Si ricorda che dal 1° luglio 2009, data
dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni
(D.M. 14 gennaio 2008), anche per le opere non contemplate fra
quelle di interesse strategico di cui alla O.P.C.M. 3274, le
indagini geognostiche e le prove geotecniche in situ ed in
laboratorio devono essere eseguite e certificate da laboratori
ufficiali e da quelli autorizzati dal Ministero delle
Infrastrutture, ai sensi dell’Art. 59 del DPR 380/2001 nel
rispetto della garanzia di pubblica incolumità e sicurezza.
A tale riguardo si propone la nota delle
Associazioni Laboratori ASSOLIG e ALI al seguente link
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.
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01.07.2009
Entrano in vigore il 01.07.2009 le nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 Gennaio 2008.
Per approfondire l'argomento segui il link
EDILPORTALE
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05.03.2009
Disponibili nella nostra area riservata (area download) le
Istruzioni
per l'applicazione delle "Norme Tecniche
Costruzioni" di cui al D.M. 14.01.2008,
pubblicate in Gazzetta Ufficiale, in
formato pdf e zippate-
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25.02.2009
Definitiva approvazione in data 25.02.2009 del disegno di
legge di conversione del D.L. n.207 del 30.12.2008
MILLEPROROGHE, pertanto:
-
è esteso fino al 30.06.2010 il periodo transitorio
delle Norme Tecniche per le Costruzioni
-
è differito al 01.01.2010 la scadenza entro la
quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare
il rilascio permesso di costruire, per gli edifici di
nuova costruzione, all’installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
-
è prorogato al 31.12.2009 il termine dopo il quale
scatta il divieto di ricorrere agli arbitrati negli appalti
pubblici
-
rinviata al 30.06.2009 l’entrata in vigore del
nuovo regime di autorizzazione paesaggistica prevista
dall’art. 159 del D.L. 42/2004
-
esclusione dei fabbricati rurali dall’ICI
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05.02.2009
Le Associazioni nazionali dei Laboratori per i controlli
sui materiali da costruzione, su strutture e per la
caratterizzazione geotecnica dei terreni assumono chiare e
decise posizioni per contrastare il paventato rinvio della
applicazione delle Norme Tecniche ad oggi fissato a partire dal
1 luglio 2009.
Si allega nota inviata al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Mattioli, in
formato pdf scaricabile dal seguente link:
NOTA INVIATA AL MINISTRO
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04.07.2008
Norme tecniche
per le costruzioni: ok al capitolo sul legno
Approvate le norme che sei mesi fa erano rimaste in sospeso per
effetto di un parere emesso dall’Austria
Con il
Decreto Ministeriale del 6 maggio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio scorso,
il Ministero delle Infrastrutture ha approvato il capitolo
11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV delle Norme Tecniche per
le Costruzioni di cui al
DM 14 gennaio 2008.
Si tratta delle parti delle
NTC, concernenti il legno, che erano rimaste in sospeso dopo che
l’Austria, nel dicembre 2007, aveva emesso un «parere
circostanziato» sostenendo che quelle norme avrebbero creato
ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di
stabilimento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato
interno.
L’emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato
membro – ricorda il decreto – determina il rinvio dell'adozione
delle regole tecniche di sei mesi dalla data in cui la
Commissione europea ha ricevuto la comunicazione del progetto di
regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta
l’obbligo di riferire alla Commissione europea sul seguito che
si intende dare al parere stesso. Di conseguenza il DM 14
gennaio 2008 è stato approvato con l’esclusione del capitolo
11.7 e delle tabelle 4.4.III e 4.4.V, oggetto del parere.
Successivamente, il 15 febbraio 2008, il
Ministero delle Infrastrutture ha risposto alla Commissione
europea; trascorso il termine del 20 marzo 2008 senza che la
Commissione europea abbia inoltrato nuove comunicazioni, il
Ministero ha proceduto ad approvare il capitolo 11.7 e le
tabelle 4.4.III e 4.4.IV del DM 14 gennaio 2008.
Queste norme riguardano il legno massiccio e i
prodotti a base di legno per usi strutturali; il capitolo 11.7
prevede che la loro produzione, fornitura e utilizzazione
avvengano in applicazione di un sistema di assicurazione della
qualità e di un sistema di rintracciabilità. Il capitolo
prevede, inoltre, che i laboratori di cui all’art. 59 del DPR n.
380/2001 e gli organismi di prova abilitati ai sensi del DPR n.
246/93 in materia di prove e controlli sul legno sono abilitati
ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui
cicli produttivi.
Fonte: EDILPORTALE
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14.04.2008
Il Consiglio Nazionale dei Geologi
impugna le Norme Tecniche
Sarebbero state omesse importanti attività conoscitive delle
caratteristiche geologiche dei suoli
Il Consiglio
Nazionale dei Geologi, nella seduta del 26 marzo 2008, con
delibera n. 42/2008 resa immediatamente esecutiva, ha deciso di
impugnare dinanzi al competente TAR del Lazio il
DM 14 gennaio 2008
recante “Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 ed emanato dal
Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero
dell’Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile.
Le osservazioni che seguono mirano ad illustrare le motivazioni
che hanno indotto il Consiglio ad assumere tale iniziativa:
- il testo delle “Norme Tecniche” ha omesso, in più parti,
fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche
geologiche delle aree interessate dalla costruzione di opere di
ingegneria civile; dette conoscenze, che afferiscono la
professionalità geologica, sono invece contemplate tanto nelle
Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005, che in tutte le altre
precedenti normative tecniche, quali il D.M. 11.03.1988, il
D.P.R. 554/1999, il decreto legislativo 163/2006, l’O.P.C.M.
3274/2003 e, infine, lo stesso Eurocodice C7;
- tali omissioni assumono carattere di rilevante gravità, non
solo per la categoria professionale dei geologi, in quanto
estromessa da taluni ambiti della progettazione, sia pubblica
che privata, ma anche per gli stessi progettisti, in quanto resi
privi delle specifiche, fondamentali e insostituibili
acquisizioni geologico-tecnico ambientali, con evidenti
pregiudizi e danni degli interessi dell’intera collettività
sotto il triplice profilo, economico, della sicurezza e delle
risorse naturali e ambientali;
- il pregiudizio si presenta attuale e concreto poiché, in forza
di quanto disposto dall’art. 20 della legge 28 febbraio 2008, n.
31, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria”, le Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008, trovano immediata
applicazione fino al 30 giugno 2009, unitamente a tutta la
precedente normativa tecnica;
- i citati pregiudizi economici e di sicurezza connessi con
l’applicazione del testo delle Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4.02.2008, derivano
anche da sostanziali difformità tra detto testo e quello
approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei
Lavori con voto 74 reso nelle Adunanze del 13 e 27 luglio 2007;
- le difformità rilevate tra i due testi sono oltre 220, di cui
70 sono modifiche sostanziali e significative (modifiche di
parametri quantitativi afferenti strutture, verifiche,
sicurezza, ecc.), oltre 90 riguardano modifiche del testo e le
restanti 60 circa sono modifiche redazionali e di ortografia;
- tutte le sopra accennate modificazioni risultano apportate in
fase di emanazione dal Ministero delle Infrastrutture e, quindi,
in patente violazione di legge ed eccesso di potere, da organo
diverso da quello preposto dall’ordinamento per la redazione
delle Norme Tecniche, quale l’Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, avente in sé le competenze
scientifico/professionali adeguate e congrue per tale redazione;
- la difformità sostanziale tra il testo approvato
dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori e
quello pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4.02.2008 comporta anche
gravi ed insanabili vizi di adozione del provvedimento che
invalidano lo stesso in toto inficiandolo di illegittimità
radicale ed assoluta.
È importante notare, infine, che la sospensiva e l’annullamento
eventualmente accordabili dal T.A.R. non darebbero luogo ad
alcuna vacatio legis, poiché resterebbero in vigore le Norme
Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005 e tutta la precedente e/o
successiva analoga normativa tecnica.
Fonte: EDILPORTALE
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22.02.2008
La Camera dei Deputati, nella seduta del
20 febbraio u.s., ha approvato la legge di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Decreto Milleproroghe)
che all’articolo 20 prevedeva un ambiguo periodo transitorio per
le norme tecniche sulle costruzioni.
L’ormai famoso art. 20 è stato radicalmente modificato con una
formulazione che in sette nuovi commi fa sparire le ambiguità
create con la stesura originaria.
In dettaglio, dalla lettura dei nuovi
sette commi, si rileva quanto segue:
·
con il comma 1 viene traslato il termine del 31 dicembre
2007, previsto al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al dicembre 2007,
ai sensi dell’articolo 3, comma 4.bis del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 al giugno
2009, ciò val quanto dire che il periodo transitorio in cui
è possibile continuare ad utilizzare il decreto ministeriale del
1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009;
·
con il comma 2 viene precisato che successivamente
all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M.
14 gennaio 2008, nel periodo transitorio sino al 30 giugno
2009 potranno essere utilizzati non soltanto il D.M. del 1996 ma
anche il D.M. 14/9/2005;
·
con il comma 3 viene stabilito che in tutte le
costruzioni già iniziate, o per le quali le amministrazioni
aggiudicatici abbiano affidato lavori o avviato progetti
definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore delle nuove
norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008 (5 marzo 2008) continua
ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti fino all’ultimazione dei lavori ed
all’eventuale collaudo degli stessi;
·
al comma 4 viene precisato che le indicazioni di cui ai
punti precedenti non operano per le verifiche tecniche e le
nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di
interesse strategico ed a particolari opere infrastrutturali.
·
con il comma 5 viene stabilito che le verifiche
tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del
2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in
base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere
effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31
dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e
opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
·
con il comma 6 viene istituita, fino al 30 giugno 2009,
una commissione consultiva, con rappresentanti delle
regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni
imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il
monitoraggio delle revisioni generali delle Norme Tecniche,
anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano
necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio
indicato al comma 1.
·
per ultimo, con il comma 7, viene precisato che la
partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennità, o rimborsi spese.
Si resta in attesa della definitiva
approvazione da parte del Senato e, dopo la firma del Presidente
della Repubblica, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
precisando che il tutto dovrà avvenire entro il 29 febbraio,
termine ultimo dei 60 giorni di validità del decreto-legge n.
248/2007.
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08.02.2008
NORMATIVE
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Fino alla conversione in legge del
decreto Milleproroghe, resta confusa la situazione del periodo
transitorio
06/02/2008 - Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2008, Supplemento Ordinario n. 30, le nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni. Si tratta del tanto atteso DM 14
gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”, che entrerà in vigore tra trenta giorni.
In seguito al parere emesso dall’Austria, secondo il quale
alcune misure contenute delle NTC ostacolerebbero la libera
circolazione dei servizi o la libertà di stabilimento degli
operatori, il Ministero ha approvato le nuove Norme tecniche, ad
esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7,
concernenti il legno, oggetto del parere dell’Austria. Un parere
di questo tipo, infatti, comporta il rinvio di quattro mesi a
decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la
comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al
20 marzo 2008.
È tuttora sospesa alla Camera la conversione in legge del
DL 248/2007 (decreto
Milleproroghe) e, in particolare, la modifica dell’articolo 20
che disciplina in modo poco chiaro il periodo transitorio della
revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
L’articolo 20 – ricordiamo – sottopone le revisioni generali
delle norme tecniche ad una fase transitoria di 18 mesi, durante
la quale sarà possibile applicare, in alternativa, anche la
disciplina previgente. Quindi, fino all’entrata in vigore delle
Norme che sostituiranno il DM 14 settembre 2005, il periodo
transitorio riguarda una norma che non esiste ancora;
contemporaneamente però è scaduta la proroga dell'entrata in
vigore del DM 14 settembre 2005 che, ad oggi è vigente.
In queste settimane molte amministrazioni e uffici tecnici hanno
di fatto congelato le autorizzazioni per le pratiche edilizie
redatte ai sensi dei decreti ministeriali del 1996, ed è
prevedibile che questa situazione si protrarrà ancora per un
mese, cioè fino all’entrata in vigore delle nuove NTC.
Se il Milleproroghe verrà convertito in legge con le modifiche
all’articolo 20, il periodo transitorio (nuove NTC e decreti del
1996) decorrerà dalla data di entrata in vigore delle legge di
conversione; fino a quel momento varranno le norme del DM 14
settembre 2005.
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04.01.2008
NORMATIVE
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria
D.L. n.248
del 31.12.2007 (Milleproroghe) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 31.12.2007 n. 302:
Art. 20.
“Regime
transitorio per l'operativita' della revisione delle norme
tecniche per le costruzioni
1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186,
sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma
2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche
tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita'
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici ed
alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui
al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21
ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
dell'8 maggio 2003.”
Per quanto è
possibile dedurre dall’articolato di cui sopra, è verosimile
prevedere che:
- per i nuovi
progetti ed a partire dal 1 gennaio 2008 debba essere
obbligatoriamente utilizzato il D.M. 14.09.2005;
- per le
Amministrazioni aggiudicatici che; ai sensi del comma 4bis
dell’art.3 della Legge 26.02.2007 n.17 che aveva prorogato il
periodo transitorio al 31.12.2007, abbiano affidato lavori o
avviati progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della
facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima
materia, le precedenti norme tecniche dovrebbero continuare ad
applicarsi fino alla data dell’intervenuto collaudo.
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20.09.2007
Intervista all'ing. Federico Giuliani Direttore del Laboratorio
Giepi di Foggia, nella qualità di Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Foggia, realizzata da "il Giornale
dell'Ingegnere-

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20.07.2007 Chiusura prevista per ferie estive:
dal 11 Agosto al 25 Agosto-
Si augurano Buone
Ferie
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08.06.2007
Divieto di partecipazione a gare di
appalto per:
Enti Pubblici, Università e Dipartimenti
Universitari.
Delibera n.119
del 18 aprile 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici.
Autorità per la vigilanza
sui
contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Deliberazione n. 119
del
18.04.2007
PREC98/07
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie
ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n.
163/2006 presentata dal Servizio tutela ambienti naturali e
fauna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – procedure
aperte in attuazione del progetto S.A.R.A.
Sistema Aree Regionali Ambientali
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio Affari
Giuridici
Considerato in fatto
In data 13 marzo 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata
in oggetto, con la quale la Stazione Appaltante evidenzia la
controversia insorta in merito ali bandi di gara indicati in
oggetto, concernente i soggetti ivi individuati per la
partecipazione a dette procedure.
L’OICE, infatti, ha contestato detti
bandi nella parte in cui individuano, come soggetti ammessi alle
gare, oltre ai consorzi, GEIE o raggruppamenti temporanei fra i
soggetti individuati dalla lettera d), comma
1, dell’articolo 34 del d. Lgs.
n. 163/2006, liberi professionisti
associati, società di professionisti, anche “raggruppamenti
temporanei di Enti pubblici e privati, Università, dipartimenti
universitari, istituti di ricerca”.
A parere dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 34 del d.
Lgs. n.
163/2006, agli affidamenti di servizi possono partecipare solo i
soggetti individuati dal medesimo articolo 34, unici soggetti
rientranti nella definizione di “operatore economico”.
La medesima eccezione è stata sollevata, in sede di gara dalla
impresa Agriconsulting p.a.
La S.A. ritiene invece che la direttiva 2004/18/CE,
articoli 1, 3 e 4, supportata dalla
Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C 179/02,
nonché dal combinato disposto di cui agli articoli 3, punto 19 e
34, comma 1, lettera a) del d. Lgs.
n. 163/2006, la partecipazione alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici sia consentita
anche agli Enti pubblici, ed in particolare, alle Università.
In data 29 marzo 2007 si è tenuta una
audizione nel corso della quale le Parti hanno ribadito quanto
rappresentato in atti.
Ritenuto in diritto
L’articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e)
ed f), del d.
Lgs. n. 163/2006 individua i
soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali
soggetti rivestono la qualifica di “operatore economico”,
termine con il quale si intende l’imprenditore, il fornitore e
il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di
essi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 19, del decreto
legislativo n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono
comprese le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti
senza personalità giuridica (ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico - GEIE) che offrono sul mercato la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la
prestazione di servizi.
La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è
l’esercizio professionale di una
attività economica. Giova richiamare al riguardo
l’articolo 2082 del codice civile,
secondo il quale “imprenditore” è colui il quale svolge
un’attività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di
un’attività economica, b) in modo professionale, c) mediante
organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di
beni o servizi.
Gli elementi sopra richiamati consentono di individuare il
discrimen fra gli operatori
economici e quei soggetti, quali gli Enti pubblici non
economici, le Università ovvero i Dipartimenti universitari, non
rientranti in tale categoria, in quanto rivestono una finalità
diversa dall’attività economica, come noto rivolta alla
produzione di ricchezza.
Relativamente alla possibilità che le Università
espletino attività di progettazione,
e più in generale, quindi, possano partecipare all’affidamento
di appalti pubblici, l’Autorità con deliberazione n. 83/2007,
richiamando quando deciso nella deliberazione n. 179/2002, ha
ribadito che “stante il carattere tassativo dell'elenco dei
soggetti aventi diritto ad essere
affidatari di incarichi di progettazione, contenuto
nell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e
s.m., risulta non conforme al
dettato normativo l'affidamento di detti incarichi a
dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli
stessi di costituire apposite società in base all'autonomia
riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.”
Ugualmente, per quanto attiene gli Istituti di ricerca, è
necessario effettuare, caso per caso, la verifica del relativo
Statuto al fine di valutare gli scopi istituzionali per i quali
sono stati costituiti.
Il principio sopra richiamato si applica anche
alla disposizioni di cui all’articolo
34 del d. Lgs. n.
163/2006, che contiene un elenco tassativo dei soggetti ammessi
a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene che i bandi di gara di che trattasi sono non conformi
all’articolo 34 del d. Lgs.
n. 163/2006 nella parte in cui
individuano, come soggetti ammessi alla procedura, gli Enti
pubblici, le Università ed i Dipartimenti universitari.
Il Consigliere
Relatore
Il Presidente
Giuseppe Brienza
Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 aprile
2007
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21.03.2007
NORME
TECNICHE PER L'EDILIZIA IN GAZZETTA IL RINVIO A FINE 2007
La
legge di conversione del pacchetto di rinvii contenuto nel DL di
fine anno è approdato in "Gazzetta".
Slitta a fine anno l'entrata
in vigore delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.
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MESSAGGIO UTILE
Dai vertici del 118 di Milano arriva il giudizio favorevole
sulla campagna che invita gli utenti a indicare quale numero
della propria rubrica vada contattato in caso di emergenza.
Gli
operatori delle ambulanze hanno segnalato che molto sovente,
in occasione di incidenti stradali, i feriti hanno con loro
un telefono portatile.
Tuttavia, in occasione di interventi, non si sa chi
contattare tra la lista interminabile dei numeri della
rubrica.
Gli operatori delle ambulanze hanno lanciato l'idea che
ciascuno metta, nella lista dei suoi contatti, la persona da
contattare in caso d'urgenza sotto uno pseudonimo
predefinito.
Lo pseudonimo internazionale conosciuto è ICE (=In Case of
Emergency).
E' sotto questo nome che bisognerebbe segnare il numero
della persona da contattare utilizzabile dagli operatori
delle ambulanze, dalla polizia, dai pompieri o dai primi
soccorritori.
In caso vi fossero più persone da contattare si può
utilizzare ICE1, ICE2, ICE3, etc.
Facile da fare, non costa niente e può essere molto utile.
Se pensate che sia una buona idea, fate circolare il
messaggio di modo che questo comportamento rientri nei
comportamenti abituali.
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22.02.2007 PROROGA
DEL TERMINE DI APPLICAZIONE NUOVE NORME TECNICHE
16 febbraio
APPROVATA DAL SENATO LA
PROROGA DEL TERMINE DI APPLICAZIONE ALTERNATIVA DELLE NUOVE
NORME TECNICHE.
Ieri il Senato ha approvato la Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Riportiamo la proposta di modifica n. 3.13 al DDL n. 1293.
All'art.3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il termine
di cui al
comma 2-bis dell'articolo 5
del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge,
con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004,
n. 186,
è
prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni
aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano
affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi,
avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente
sulla medesima materia di cui alle leggi 5 novembre 1971, n.
1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione,
le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla
data di intervenuto collaudo».
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22.01.2007
In riferimento al testo “Norme Tecniche per le Costruzioni”,
qualora non abbia ancora provveduto al ritiro dello stesso, La
informiamo che il volume e/o il CD è ancora disponibile presso
il laboratorio Giepi di Foggia, precisando che tale
disponibilità si intende fino ad esaurimento del materiale.
Si coglie l’occasione per invitaLa a
compilare il modulo “questionario soddisfazione del cliente” sul
nostro sito internet al seguente link
www.giepi.it/home/soddisfazione_cliente/soddisfazione_cliente.htm
oppure in alternativa a compilare l’allegato, ed a restituire lo
stesso via email (giepi@giepi.it), o via fax (0881.740570), o
via posta (laboratorio GIEPI S.r.l. – Via Faccolli n.27 – 71100
Foggia).
E’ gradita l’occasione per porgere distinti
saluti.
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19.10.2006
RISPOSTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
INGEGNERI AGLI ULTIMI “INSULTI” SUGLI
INGEGNERI ITALIANI
ESTERNATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ON. ROMANO
PRODI-
TELEGRAMMA
prot. 58/1A
On. Romano Prodi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
00100 Roma
Illustrissimo
Presidente
Le
dichiarazioni che Ella ha
rilasciato al quotidiano spagnolo El
Paia offendono un'intera classe sociale che riveste un ruolo
centrale nello sviluppo economico del Paese.
Tacciare gli
ingegneri di essere evasori
incalliti che scendono in piazza contro balzelli e nuovi
strumenti di controllo fiscale offende i destinatari
dell'insulto ma di certo non fa onore a Lei ed al Suo
Governo che getta la maschera accattivante indossata prima
delle elezioni per mostrare invece la vera faccia di chi
individua nelle professioni una classe parassitaria e di
evasori impenitenti. Non e così signor Presidente del
Consiglio. Gli ingegneri lungi dall'essere
degli evasori, i loro redditi sano
pienamente allineati agli studi di settore, costituiscano il
motore dello sviluppo del nostro Paese in tutti i settori
dalle infrastrutture, all'industria all'informatica alle
telecomunicazioni. A nome di una
categoria che costituisce un patrimonio insostituibile della
nostra società civile La invito fermamente pertanto a
ritirare la sue offensive affermazioni ed a scusarsi con le
decine di migliaia di ingegneri che quotidianamente
si impegnano con il loro lavoro per lo sviluppo, la
sicurezza, l'ambiente, la qualità della vita degli italiani.
Gli ingegneri
assieme agli altri professionisti sono scesi in piazza con
spirito di proposta più che di protesta per chiedere una
riforma che consenta loro di reggere le sfide della
competitività internazionale senza i capestri burocratici
che le leggi emanate dal Suo Governo vogliono imporre
soffocando un settore da cui dipende l'innovazione e lo
sviluppo del nostro Paese. In
attesa delle Sue scuse con molta stima
Sergio Palese Presidente Consiglio Nazionale
Ingegneri
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20.03.2006
Puoi
ritirare il
VOLUME o
CD INTERATTIVO NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2005,
presso la nostra sede- Oppure scaricare il CD
INTERATTIVO nell'area riservata del nostro sito (pulsante
accesso ai registrati nella home page), previa registrazione,
qualora non sia stata già eseguita- |
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24.11.2005
Nota pervenuta dall’Assessorato alle OO.PP. della Regione
Puglia – Settore LL.PP. – Ufficio Struttura Tecnica Provinciale
Foggia (Genio Civile).
Si ritiene opportuno rammentare che dal 23
ottobre 2005 è entrato in vigore il D.M. 14/09/2005 e pubblicato
sulla G.U.R.I. n.222 del 23/09/2005.
Dalla stessa data, di entrata in vigore del
D.M. 14/09/2005, così come previsto dalla normativa, per 18 mesi
è consentito la progettazione delle opere edilizie secondo il
D.M. 16/01/1996 ovvero in base al nuovo D.M. 14/09/2005. Per
evitare rallentamenti nell’istruttoria delle pratiche, è
necessario che, nelle denunce presentate allo scrivente Ufficio
ai sensi dell’art.62 della Legge Regionale 27/85, venga
specificatamente indicato, dal committente e dal progettista,
così come previsto dalla norma, se nella progettazione delle
strutture sia stato utilizzato il D.M. 16/01/1996 ovvero il D.M.
14/09/2005-
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