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Laboratorio GIEPI S.r.l. - Via Faccolli n.27 - Foggia

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23.05.2011

Chiarimenti "Direttiva in ordine alla corretta applicazione delle procedure connesse agli adempimenti di cui agli artt.93 e 94 del D.P.R. n.380/01 - Opere Minori - D.G.R. N.1309/2010-

 

08.04.2011

Articolo "Il Sole 24 Ore" - "Karrer: Nuove norme tecniche"

 

08.02.2011

Il Laboratorio GIEPI, in occasione del 35° anniversario dell’autorizzazione ministeriale della propria attività di servizio a Tecnici ed Imprese, ed anche per mantenere attiva una consolidata tradizione, ha prodotto un volume contenente le Nuove Normative Tecniche  per le Costruzioni emanate con D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 gennaio 2008, integrate e coordinate  con i contenuti della Circolare 2 febbraio 2009 n.617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Se interessato, potrà ritirare una copia di detto volume, omaggio della GIEPI, presso il laboratorio in Foggia alla via Faccolli n.27. 

Per eventuali contatti: giepi@giepi.it – tel.0881748522 – fax 0881740570

 

 

 

25.05.2010

Estratto nuove Norme Tecniche disponibile presso Giepi-

 Il laboratorio GIEPI di Foggia in collaborazione con l’ALIG (associazione laboratori di ingegneria e geotecnica) ha elaborato un quaderno tecnico destinato alla Direzione dei Lavori, alla luce delle vigenti Normative Tecniche e della Circolare Esplicativa Ministeriale collegata.

Il quaderno è a disposizione dei richiedenti e potrà essere ritirato presso la sede del laboratorio GIEPI – via Faccolli n.27 – Foggia.

 

09.03.2010

Si ritiene utile informare che il Dipartimento della Protezione Civile, con la collaborazione dell’ALIG Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica, ha reso disponibile le “Linee Guide” prelevabile dal seguente link

LINEE GUIDA  oppure dall’area riservata del ns. sito  www.giepi.it.

"Il testo e gli schemi riportati in questo documento vogliono costituire un supporto al tecnico che debba affrontare il delicato problema della progettazione di un piano di indagini strutturali e geotecniche e della successiva interpretazione dei risultati ai fini della valutazione della capacità sismica di strutture danneggiate a seguito del terremoto del 6 aprile 2009."

 

08.07.2009

Si ricorda che dal 1° luglio 2009, data dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008), anche per le opere non contemplate fra quelle di interesse strategico di cui alla O.P.C.M. 3274, le indagini geognostiche e le prove geotecniche in situ ed in laboratorio devono essere eseguite e certificate da laboratori ufficiali e da quelli autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’Art. 59 del DPR 380/2001 nel rispetto della garanzia di pubblica incolumità e sicurezza.

A tale riguardo si propone la nota delle Associazioni Laboratori ASSOLIG e ALI al seguente link Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

 

01.07.2009

Entrano in vigore il 01.07.2009 le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 Gennaio 2008.

Per approfondire l'argomento segui il link EDILPORTALE

 

05.03.2009

Disponibili nella nostra area riservata (area download) le Istruzioni per l'applicazione delle "Norme Tecniche Costruzioni" di cui al D.M. 14.01.2008, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, in formato pdf e zippate-

 

25.02.2009

Definitiva approvazione in data 25.02.2009 del disegno di legge di conversione del D.L. n.207 del 30.12.2008 MILLEPROROGHE, pertanto: 

-        è esteso fino al 30.06.2010 il periodo transitorio delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

-        è differito al 01.01.2010 la scadenza entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

-        è prorogato al 31.12.2009 il termine dopo il quale scatta il divieto di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici 

-        rinviata al 30.06.2009 l’entrata in vigore del nuovo regime di autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 159 del D.L. 42/2004

 -        esclusione dei fabbricati rurali dall’ICI

 

05.02.2009

Le Associazioni nazionali dei Laboratori per i controlli sui materiali da costruzione, su strutture e per la caratterizzazione geotecnica dei terreni assumono chiare e decise posizioni per contrastare il paventato rinvio della applicazione delle Norme Tecniche ad oggi fissato a partire dal 1 luglio 2009.

 Si allega nota inviata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Mattioli, in formato pdf scaricabile dal  seguente link:

NOTA INVIATA AL MINISTRO

 

04.07.2008

Norme tecniche per le costruzioni: ok al capitolo sul legno
Approvate le norme che sei mesi fa erano rimaste in sospeso per effetto di un parere emesso dall’Austria

 Con il Decreto Ministeriale del 6 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio scorso, il Ministero delle Infrastrutture ha approvato il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008.

Si tratta delle parti delle NTC, concernenti il legno, che erano rimaste in sospeso dopo che l’Austria, nel dicembre 2007, aveva emesso un «parere circostanziato» sostenendo che quelle norme avrebbero creato ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato interno.

L’emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro – ricorda il decreto – determina il rinvio dell'adozione delle regole tecniche di sei mesi dalla data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola  tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l’obbligo di riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al parere stesso. Di conseguenza il DM 14 gennaio 2008 è stato approvato con l’esclusione del capitolo 11.7 e delle tabelle 4.4.III e 4.4.V, oggetto del parere.

 Successivamente, il 15 febbraio 2008, il Ministero delle Infrastrutture ha risposto alla Commissione europea; trascorso il termine del 20 marzo 2008 senza che la Commissione europea abbia inoltrato nuove comunicazioni, il Ministero ha proceduto ad approvare il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del DM 14 gennaio 2008.

Queste norme riguardano il legno massiccio e i prodotti a base di legno per usi strutturali; il capitolo 11.7 prevede che la loro produzione, fornitura e utilizzazione avvengano in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità. Il capitolo prevede, inoltre, che i laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 e gli organismi di prova abilitati ai sensi del DPR n. 246/93 in materia di prove e controlli sul legno sono abilitati ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi.

Fonte: EDILPORTALE

 

14.04.2008

Il Consiglio Nazionale dei Geologi impugna le Norme Tecniche
Sarebbero state omesse importanti attività conoscitive delle caratteristiche geologiche dei suoli

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 26 marzo 2008, con delibera n. 42/2008 resa immediatamente esecutiva, ha deciso di impugnare dinanzi al competente TAR del Lazio il DM 14 gennaio 2008 recante “Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 ed emanato dal Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Le osservazioni che seguono mirano ad illustrare le motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad assumere tale iniziativa:

- il testo delle “Norme Tecniche” ha omesso, in più parti, fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche delle aree interessate dalla costruzione di opere di ingegneria civile; dette conoscenze, che afferiscono la professionalità geologica, sono invece contemplate tanto nelle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005, che in tutte le altre precedenti normative tecniche, quali il D.M. 11.03.1988, il D.P.R. 554/1999, il decreto legislativo 163/2006, l’O.P.C.M. 3274/2003 e, infine, lo stesso Eurocodice C7;

- tali omissioni assumono carattere di rilevante gravità, non solo per la categoria professionale dei geologi, in quanto estromessa da taluni ambiti della progettazione, sia pubblica che privata, ma anche per gli stessi progettisti, in quanto resi privi delle specifiche, fondamentali e insostituibili acquisizioni geologico-tecnico ambientali, con evidenti pregiudizi e danni degli interessi dell’intera collettività sotto il triplice profilo, economico, della sicurezza e delle risorse naturali e ambientali;

- il pregiudizio si presenta attuale e concreto poiché, in forza di quanto disposto dall’art. 20 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008, trovano immediata applicazione fino al 30 giugno 2009, unitamente a tutta la precedente normativa tecnica;

- i citati pregiudizi economici e di sicurezza connessi con l’applicazione del testo delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4.02.2008, derivano anche da sostanziali difformità tra detto testo e quello approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori con voto 74 reso nelle Adunanze del 13 e 27 luglio 2007;

- le difformità rilevate tra i due testi sono oltre 220, di cui 70 sono modifiche sostanziali e significative (modifiche di parametri quantitativi afferenti strutture, verifiche, sicurezza, ecc.), oltre 90 riguardano modifiche del testo e le restanti 60 circa sono modifiche redazionali e di ortografia;

- tutte le sopra accennate modificazioni risultano apportate in fase di emanazione dal Ministero delle Infrastrutture e, quindi, in patente violazione di legge ed eccesso di potere, da organo diverso da quello preposto dall’ordinamento per la redazione delle Norme Tecniche, quale l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avente in sé le competenze scientifico/professionali adeguate e congrue per tale redazione;

- la difformità sostanziale tra il testo approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori e quello pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4.02.2008 comporta anche gravi ed insanabili vizi di adozione del provvedimento che invalidano lo stesso in toto inficiandolo di illegittimità radicale ed assoluta.

È importante notare, infine, che la sospensiva e l’annullamento eventualmente accordabili dal T.A.R. non darebbero luogo ad alcuna vacatio legis, poiché resterebbero in vigore le Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005 e tutta la precedente e/o successiva analoga normativa tecnica.

 

Fonte: EDILPORTALE

 

22.02.2008

DALLA CAMERA CHIARIMENTI DEFINITIVI SUL “REGIME TRANSITORIO”

 La Camera dei Deputati, nella seduta del 20 febbraio u.s., ha approvato la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Decreto Milleproroghe) che all’articolo 20 prevedeva un ambiguo periodo transitorio per le norme tecniche sulle costruzioni.
L’ormai famoso art. 20 è stato radicalmente modificato con una formulazione che in sette nuovi commi fa sparire le ambiguità create con la stesura originaria.

 In dettaglio, dalla lettura dei nuovi sette commi, si rileva quanto segue:

·       con il comma 1 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007, previsto al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 3, comma 4.bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 al giugno 2009, ciò val quanto dire che il periodo transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare il decreto ministeriale del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009;

·       con il comma 2 viene precisato che successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel periodo transitorio sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzati non soltanto il D.M. del 1996 ma anche il D.M. 14/9/2005;

·       con il comma 3 viene stabilito che in tutte le costruzioni già iniziate, o per le quali le amministrazioni aggiudicatici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/1/2008 (5 marzo 2008) continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti fino all’ultimazione dei lavori ed all’eventuale collaudo degli stessi;

·       al comma 4 viene precisato che le indicazioni di cui ai punti precedenti non operano per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico ed a particolari opere infrastrutturali.

·       con il comma 5 viene stabilito che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

·       con il comma 6 viene istituita, fino al 30 giugno 2009, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle Norme Tecniche, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.

·       per ultimo, con il comma 7, viene precisato che la partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese.

Si resta in attesa della definitiva approvazione da parte del Senato e, dopo la firma del Presidente della Repubblica, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, precisando che il tutto dovrà avvenire entro il 29 febbraio, termine ultimo dei 60 giorni di validità del decreto-legge n. 248/2007.

 

 

08.02.2008

 

NORMATIVE TECNICHE PER LE COSTRUZIONI


Fino alla conversione in legge del decreto Milleproroghe, resta confusa la situazione del periodo transitorio

 

06/02/2008 - Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento Ordinario n. 30, le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. Si tratta del tanto atteso DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, che entrerà in vigore tra trenta giorni.

In seguito al parere emesso dall’Austria, secondo il quale alcune misure contenute delle NTC ostacolerebbero la libera circolazione dei servizi o la libertà di stabilimento degli operatori, il Ministero ha approvato le nuove Norme tecniche, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, concernenti il legno, oggetto del parere dell’Austria. Un parere di questo tipo, infatti, comporta il rinvio di quattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008.


È tuttora sospesa alla Camera la conversione in legge del DL 248/2007 (decreto Milleproroghe) e, in particolare, la modifica dell’articolo 20 che disciplina in modo poco chiaro il periodo transitorio della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.

L’articolo 20 – ricordiamo – sottopone le revisioni generali delle norme tecniche ad una fase transitoria di 18 mesi, durante la quale sarà possibile applicare, in alternativa, anche la disciplina previgente. Quindi, fino all’entrata in vigore delle Norme che sostituiranno il DM 14 settembre 2005, il periodo transitorio riguarda una norma che non esiste ancora; contemporaneamente però è scaduta la proroga dell'entrata in vigore del DM 14 settembre 2005 che, ad oggi è vigente.


In queste settimane molte amministrazioni e uffici tecnici hanno di fatto congelato le autorizzazioni per le pratiche edilizie redatte ai sensi dei decreti ministeriali del 1996, ed è prevedibile che questa situazione si protrarrà ancora per un mese, cioè fino all’entrata in vigore delle nuove NTC.


Se il Milleproroghe verrà convertito in legge con le modifiche all’articolo 20, il periodo transitorio (nuove NTC e decreti del 1996) decorrerà dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione; fino a quel momento varranno le norme del DM 14 settembre 2005.

 

 

04.01.2008

NORMATIVE TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

D.L. n.248 del 31.12.2007 (Milleproroghe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2007 n. 302:

 

Art. 20.

“Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.”

 

Per quanto è possibile dedurre dall’articolato di cui sopra, è verosimile prevedere che:

- per i nuovi progetti ed a partire dal 1 gennaio 2008 debba essere obbligatoriamente utilizzato il D.M. 14.09.2005;

- per le Amministrazioni aggiudicatici che; ai sensi del comma 4bis dell’art.3 della Legge 26.02.2007 n.17 che aveva prorogato il periodo transitorio al 31.12.2007, abbiano affidato lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, le precedenti norme tecniche dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla data dell’intervenuto collaudo.

 

20.09.2007

Intervista all'ing. Federico Giuliani Direttore del Laboratorio Giepi di Foggia, nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, realizzata da "il Giornale dell'Ingegnere-

 

 

20.07.2007

Chiusura prevista per ferie estive:

dal 11 Agosto al 25 Agosto-

Si augurano Buone Ferie

 

08.06.2007

 

Divieto di partecipazione a gare di appalto per:

Enti Pubblici, Università e Dipartimenti Universitari.

 

Delibera n.119 del 18 aprile 2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

 

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

 

Deliberazione n.  119                                                        del  18.04.2007

 

PREC98/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia –  procedure aperte in attuazione del progetto S.A.R.A. Sistema Aree Regionali Ambientali

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 13 marzo 2007 è pervenuta l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Stazione Appaltante evidenzia la controversia insorta in merito ali bandi di gara indicati in oggetto, concernente i soggetti ivi individuati per la partecipazione a dette procedure.

L’OICE, infatti, ha contestato detti bandi nella parte in cui individuano, come soggetti ammessi alle gare, oltre ai consorzi, GEIE o raggruppamenti temporanei fra i soggetti individuati dalla lettera d), comma 1, dell’articolo 34 del d. Lgs. n. 163/2006, liberi professionisti associati, società di professionisti, anche “raggruppamenti temporanei di Enti pubblici e privati, Università, dipartimenti universitari, istituti di ricerca”.

A parere dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 34 del d. Lgs. n. 163/2006, agli affidamenti di servizi possono partecipare solo i soggetti individuati dal medesimo articolo 34, unici soggetti rientranti nella definizione di “operatore economico”.

La medesima eccezione è stata sollevata, in sede di gara dalla impresa Agriconsulting p.a.

La S.A. ritiene invece che la direttiva 2004/18/CE, articoli 1, 3 e 4, supportata dalla Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C 179/02, nonché dal combinato disposto di cui agli articoli 3, punto 19 e 34, comma 1, lettera a) del d. Lgs. n. 163/2006, la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sia consentita anche agli Enti pubblici, ed in particolare, alle Università.

 

In data 29 marzo 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale le Parti hanno ribadito quanto rappresentato in atti.

Ritenuto in diritto

 L’articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del d. Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di “operatore economico”, termine con il quale si intende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi. Ai sensi dell’articolo 3, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono comprese le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalità giuridica (ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico - GEIE) che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate è l’esercizio professionale di una attività economica. Giova richiamare al riguardo l’articolo 2082 del codice civile, secondo il quale “imprenditore” è colui il quale svolge un’attività con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di un’attività economica, b) in modo professionale, c) mediante organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.

Gli elementi sopra richiamati consentono di individuare il discrimen fra gli operatori economici e quei soggetti, quali gli Enti pubblici non economici, le Università ovvero i Dipartimenti universitari, non rientranti in tale categoria, in quanto rivestono una finalità diversa dall’attività economica, come noto rivolta alla produzione di ricchezza.

Relativamente alla possibilità che le Università espletino attività di progettazione, e più in generale, quindi, possano partecipare all’affidamento di appalti pubblici, l’Autorità con deliberazione n. 83/2007, richiamando quando deciso nella deliberazione n. 179/2002, ha ribadito che “stante il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, contenuto nell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., risulta non conforme al dettato normativo l'affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.”

Ugualmente, per quanto attiene gli Istituti di ricerca, è necessario effettuare, caso per caso, la verifica del relativo Statuto al fine di valutare gli scopi istituzionali per i quali sono stati costituiti.

Il principio sopra richiamato si applica anche alla disposizioni di cui all’articolo 34 del d. Lgs. n. 163/2006, che contiene un elenco tassativo dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che i bandi di gara di che trattasi sono non conformi all’articolo 34 del d. Lgs. n. 163/2006 nella parte in cui individuano, come soggetti ammessi alla procedura, gli Enti pubblici, le Università ed i Dipartimenti universitari.

  

Il Consigliere Relatore                                                                     Il Presidente

   Giuseppe Brienza                                                                 Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 30 aprile 2007

 

21.03.2007

 

 

 NORME TECNICHE PER L'EDILIZIA IN GAZZETTA IL RINVIO A FINE 2007

La legge di conversione del pacchetto di rinvii contenuto nel DL di fine anno è approdato in "Gazzetta".

Slitta a fine anno l'entrata in vigore delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

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  MESSAGGIO UTILE


Dai vertici del 118 di Milano arriva il giudizio favorevole sulla campagna che invita gli utenti a indicare quale numero della propria rubrica vada contattato in caso di emergenza.

Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato che molto sovente, in occasione di incidenti stradali, i feriti hanno con loro un telefono portatile.

Tuttavia, in occasione di interventi, non si sa chi contattare tra la lista interminabile dei numeri della rubrica.
Gli operatori delle ambulanze hanno lanciato l'idea che ciascuno metta, nella lista dei suoi contatti, la persona da contattare in caso d'urgenza sotto uno pseudonimo predefinito.
Lo pseudonimo internazionale conosciuto è ICE (=In Case of Emergency).
E' sotto questo nome che bisognerebbe segnare il numero della persona da contattare utilizzabile dagli operatori delle ambulanze, dalla polizia, dai pompieri o dai primi soccorritori.
In caso vi fossero più persone da contattare si può utilizzare ICE1, ICE2, ICE3, etc.
Facile da fare, non costa niente e può essere molto utile.
Se pensate che sia una buona idea, fate circolare il messaggio di modo che questo comportamento rientri nei comportamenti abituali.

 

22.02.2007

 PROROGA DEL TERMINE DI APPLICAZIONE NUOVE NORME TECNICHE

  16 febbraio

APPROVATA DAL SENATO LA PROROGA DEL TERMINE DI APPLICAZIONE ALTERNATIVA DELLE NUOVE NORME TECNICHE.

Ieri il Senato ha approvato la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Riportiamo la proposta di modifica n. 3.13 al DDL n. 1293.
All'art.3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il termine
di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo».

 

 22.01.2007

In riferimento al testo “Norme Tecniche per le Costruzioni”, qualora non abbia ancora provveduto al ritiro dello stesso, La informiamo che il volume e/o il CD è ancora disponibile presso il laboratorio Giepi di Foggia, precisando che tale disponibilità si intende fino ad esaurimento del materiale.

Si coglie l’occasione per invitaLa a compilare il modulo “questionario soddisfazione del cliente” sul nostro sito internet al seguente link www.giepi.it/home/soddisfazione_cliente/soddisfazione_cliente.htm oppure in alternativa a compilare l’allegato, ed a restituire lo stesso via email (giepi@giepi.it), o via fax (0881.740570), o via posta (laboratorio GIEPI S.r.l. – Via Faccolli n.27 – 71100 Foggia).

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

 

19.10.2006

RISPOSTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI AGLI ULTIMI “INSULTI” SUGLI INGEGNERI ITALIANI

ESTERNATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ON. ROMANO PRODI-

 

 

TELEGRAMMA

prot. 58/1A

On. Romano Prodi

Presidente del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi

00100 Roma

Illustrissimo Presidente

Le dichiarazioni che Ella ha rilasciato al quotidiano spagnolo El Paia offendono un'intera classe sociale che riveste un ruolo centrale nello sviluppo economico del Paese.

Tacciare gli ingegneri di essere evasori incalliti che scendono in piazza contro balzelli e nuovi strumenti di controllo fiscale offende i destinatari dell'insulto ma di certo non fa onore a Lei ed al Suo Governo che getta la maschera accattivante indossata prima delle elezioni per mostrare invece la vera faccia di chi individua nelle professioni una classe parassitaria e di evasori impenitenti. Non e così signor Presidente del Consiglio. Gli ingegneri lungi dall'essere degli evasori, i loro redditi sano pienamente allineati agli studi di settore, costituiscano il motore dello sviluppo del nostro Paese in tutti i settori dalle infrastrutture, all'industria all'informatica alle telecomunicazioni. A nome di una categoria che costituisce un patrimonio insostituibile della nostra società civile La invito fermamente pertanto a ritirare la sue offensive affermazioni ed a scusarsi con le decine di migliaia di ingegneri che quotidianamente si impegnano con il loro lavoro per lo sviluppo, la sicurezza, l'ambiente, la qualità della vita degli italiani.

Gli ingegneri assieme agli altri professionisti sono scesi in piazza con spirito di proposta più che di protesta per chiedere una riforma che consenta loro di reggere le sfide della competitività internazionale senza i capestri burocratici che le leggi emanate dal Suo Governo vogliono imporre soffocando un settore da cui dipende l'innovazione e lo sviluppo del nostro Paese. In attesa delle Sue scuse con molta stima

Sergio Palese Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

 

 

20.03.2006

Puoi ritirare il VOLUME o CD INTERATTIVO NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2005, presso la nostra sede-

Oppure scaricare il CD INTERATTIVO nell'area riservata del nostro sito (pulsante accesso ai registrati nella home page), previa registrazione, qualora non sia stata già eseguita-

 

 

24.11.2005

Nota pervenuta dall’Assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia – Settore LL.PP. –  Ufficio Struttura Tecnica Provinciale Foggia (Genio Civile).

 Si ritiene opportuno rammentare che dal 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il D.M. 14/09/2005 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.222 del 23/09/2005.

Dalla stessa data, di entrata in vigore del D.M. 14/09/2005, così come previsto dalla normativa, per 18 mesi è consentito la progettazione delle opere edilizie secondo il D.M. 16/01/1996 ovvero in base al nuovo D.M. 14/09/2005. Per evitare rallentamenti nell’istruttoria delle pratiche, è necessario che, nelle denunce presentate allo scrivente Ufficio ai sensi dell’art.62 della Legge Regionale 27/85, venga specificatamente indicato, dal committente e dal progettista, così come previsto dalla norma, se nella progettazione delle strutture sia stato utilizzato il D.M. 16/01/1996 ovvero il D.M. 14/09/2005-